Fideiussioni
Fideiussioni
È il contratto in forza del quale il fideiussore si obbliga a garantire l’obbligazione altrui, obbligandosi a propria volta nei confronti del debitore. Si tratta di una garanzia che produce la nascita di un nuovo rapporto obbligatorio, accessorio rispetto all’obbligazione principale. Con la fideiussione si aggiunge al rapporto un ulteriore debitore, che con il suo patrimonio rafforza la garanzia del creditore.
Il codice civile non disciplina espressamente il contratto di fideiussione, bensì definisce fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui.
Il contratto autonomo di garanzia
Si ha contratto autonomo di garanzia quando un garante si impegna a pagare al garantito non appena questi, dichiarato l’inadempimento del debitore principale, ne faccia richiesta, restando esclusa la possibilità di rifiutare il pagamento in base a eccezioni relative all’obbligazione garantita cioè indipendentemente dalla validità o dall’esistenza di un’obbligazione garantita. Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza per la presenza della clausola di pagamento “senza sollevare eccezioni o obiezioni derivanti dal contratto principale (o di base)”, il cui scopo è di rompere il vincolo di accessorietà tra l’obbligazione del garante e quella del debitore principale, tipico della fideiussione. Il più delle volte il contratto autonomo di garanzia è assorbito dalla clausola di pagamento “a prima richiesta”, che impone al garante di eseguire la sua obbligazione a semplice richiesta del beneficiario della garanzia, cioè senza tenere conto delle eventuali opposizioni dell’ordinante della garanzia.
In certi paesi la giurisprudenza e la dottrina confondono la clausola “senza sollevare eccezioni o obiezioni derivanti dal contratto principale” con la clausola di pagamento “a prima richiesta”. Tuttavia quest’ultima, senza altri elementi contrattuali, non ha per effetto di staccare la garanzia dall’obbligazione garantita, tant’è vero che la giurisprudenza di molti paesi riconosce la figura contrattuale della fideiussione a prima richiesta.
Altro contratto autonomo di garanzia è la fideiussione omnibus, che si ha quando il garante risponde per tutti i debiti “attuali e futuri” di un debitore principale, di solito in relazione all’esercizio di un’impresa. La riforma introdotta ha modificato l’articolo 1938 del Codice civile, disponendo che la fideiussione omnibus per crediti futuri deve contenere la previsione dell’importo massimo garantito.
Figura simmetrica è la performance bond, contratto con cui il garante risponde per una singola operazione commerciale (e non per tutti i debiti futuri come la fideiussione omnibus)).
In tutti i casi suddetti, manca l’elemento dell’accessorietà della garanzia rispetto all’obbligazione principale, ed è quindi una garanzia che a volte la giurisprudenza qualifica come contratti con causa di finanziamento, quindi contratti atipici, per i quali valgono senz’altro, e proprio in ragione della loro atipicità, i principi generali di buona fede e correttezza.