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Capacità Finanziaria Studi di consulenza automobilistica

Capacità Finanziaria Studi di consulenza automobilistica

Attestazione di capacità finanziaria per Studi di Consulenza Automobilistica:
le imprese (ditte individuali e società) che intendono ottenere l’autorizzazione per l’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, fatti salvi i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1992 n. 264, devono dimostrare una capacità finanziaria di € 51.645,69 (art. 4 D.M. 9 novembre 1992).
L’attestazione di capacità finanziaria (affidamento), nelle varie forme tecniche, deve essere rilasciata da:

  1. aziende o istituti di credito;
  2. società finanziarie con capitale sociale non inferiore a € 2.582.284,49.


Documenti occorrenti per la presentazione di una richiesta di attestazione di capacità finanziaria per studi di consulenza automobilistica:

  • Certificato camerale aggiornato;
  • Documento di riconoscimento amministratore/titolare;
  • Documentazione reddituale ultimo;
  • Domanda di attestazione di capacità finanziaria compilata e sottoscritta.


DEFINIZIONE

L’Attestazione di Capacità Finanziaria viene rilasciata, ai sensi:
Art. 4, comma 2, del DECRETO MINISTERIALE del 9 novembre 1992 (G.U. n. 283 del 01/12/1992).
La Società attestante deve effettuare una valutazione del merito di credito dell’impresa richiedente, di cui deve accertare l’idoneità a soddisfare il principio espresso nel sopra citato DECRETO MINISTERIALE che all’art. 4, comma 2, prevede: “Le imprese individuali e le società che richiedono alle province un’autorizzazione per iniziare ex novo attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, fatti salvi i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1991, n. 264, dovranno dimostrare di avere adeguata capacità finanziaria… ”.
Il soggetto che rilascia l’Attestazione di Capacità Finanziaria si impegna attraverso la concessione di un affidamento nelle varie forme tecniche a favore, ma sarebbe più esatto dire nell’interesse, della ditta richiedente. Detto affidamento è a tutela dei soggetti che eventualmente ed in futuro, avendone diritto, potrebbero risultare danneggiati dalla condotta negativa nella gestione dell’impresa stessa. Questo finanziamento, che è concesso per permettere di onorare, eventualmente ed in via successiva, gli impegni assunti dalla ditta richiedente, come specificato dalla circolare 1020935/12 del 03/12/2012 della Banca d’Italia, si attiverà nel momento in cui, al verificarsi delle condizioni di cui al citato DECRETO MINISTERIALE che all’art. 2, comma 1, allo scopo appunto di onorare gli impegni assunti: “Le imprese individuali e le società che richiedono alle province un’autorizzazione per iniziare ex novo attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, fatti salvi i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1991, n. 264, dovranno dimostrare di avere adeguata capacità finanziaria… ”, soggetto autorizzato chiederà all’intermediario attestante di erogare le somme di cui all’affidamento suddetto, in quanto concesso e deliberato in sede di emissione dell’Attestazione di Capacità Finanziaria. Quindi il finanziamento che eventualmente potrebbe nascere dalla concessione dell’affidamento, dichiarato e concesso dall’intermediario finanziario che emette l’Attestazione di Capacità Finanziaria, non viene erogato in favore dell’impresa contestualmente o precedentemente all’emissione dell’attestazione di capacità finanziaria stessa.
L’effetto dell’erogazione di un finanziamento all’impresa, contestualmente o precedentemente l’emissione dell’Attestazione di Capacità Finanziaria, non avrebbe l’effetto di quanto stabilito nella norma ma ne contraddirebbe totalmente lo spirito che è quello di far costituire all’impresa, attraverso una delibera di affidamento, come dichiarato nell’Attestazione di Capacità Finanziaria, un “fondo” ad essa indisponibile a garanzia degli eventuali e futuri obblighi verso i terzi. Ribadiamo la norma: “Le imprese individuali e le società che richiedono alle province un’autorizzazione per iniziare ex novo attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, fatti salvi i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1991, n. 264, dovranno dimostrare di avere adeguata capacità finanziaria… ”.
Quindi nell’Attestazione di Capacità Finanziaria si afferma di aver concesso un affidamento nell’interesse dell’impresa ed a favore di eventuali terzi aventi diritto in futuro.


NORMATIVA ITALIANA

L’Art. 4, comma 2, del DECRETO MINISTERIALE del 9 novembre 1992 (G.U. n. 283 del 01/12/1992)
prevede:
Art. 4.

  1. Le imprese individuali e le società, già esercitanti l’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto alla data del 5 settembre 1991, sulla base dell’autorizzazione di cui all’art. 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono esentate dal dimostrare l’adeguata capacità finanziaria di cui all’art. 3, comma 1, lettera g), della legge 8 agosto 1991, n. 264, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all’art. 3, comma 1, lettere c), d) ed e), della stessa legge.
    2. Le imprese individuali e le società che richiedono alle province un’autorizzazione per iniziare ex novo attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, fatti salvi i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1991, n. 264, dovranno dimostrare di avere adeguata capacità finanziaria mediante una attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche, rilasciata da parte di:
    a) aziende o istituti di credito;
    L’attestazione deve avere riferimento ad un importo pari a € 50.000,00 effettuata secondo lo schema allegato al presente decreto.