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Capacità Finanziaria Albo Nazionale Gestore Ambientale

Capacità Finanziaria Albo Nazionale Gestore Ambientale

Attestazione di capacità finanziaria per l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (procedura semplificata):
le imprese (ditte individuali e società) che intendono ottenere l’autorizzazione per il trasporto dei rifiuti per conto terzi devono iscriversi in una sezione dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali dimostrando il possesso della capacità finanziaria così come stabilito dall’ art. 11, comma 2, del decreto ministeriale n. 406/1998 e secondo i seguenti criteri stabiliti nelle Delibera n. 3/2012 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali:
– per l’iscrizione del primo veicolo un’attestazione di capacità finanziaria da € 9.000,00 per il primo automezzo ed € 5.000,00 per ogni veicolo successivo al primo.

Le imprese che hanno dimostrato il requisito di capacità finanziaria ai fini dell`iscrizione all’Albo Nazionale Autotrasportatori conto terzi (Legge 6 giugno 1974, n. 298), comprovano il requisito di capacità finanziaria mediante la presentazione di attestazione dell`iscrizione a tale Albo.
L’attestazione di affidamento per capacità finanziaria, nelle varie forme tecniche, deve essere rilasciata da:

  1. aziende o istituti di credito;
  2. società finanziarie con capitale sociale non inferiore a 2,5 milioni di euro.

Documenti occorrenti per la presentazione di una richiesta di attestazione di capacità finanziaria:

  • Certificato camerale aggiornato;
  • Documento di riconoscimento amministratore/titolare;
  • Documentazione reddituale se esistente;
  • Elenco automezzi posseduti o presi in leasing;
  • Domanda di attestazione di capacità finanziaria compilata e sottoscritta


DEFINIZIONE

L’Attestazione di Capacità Finanziaria viene rilasciata, ai sensi:
Dell’Art. 11, comma 2, del DECRETO MINISTERIALE n. 406 del 28 aprile 1998 (G.U. n. 276 del 25/11/1998).
La Società attestante deve effettuare una valutazione del merito di credito dell’impresa richiedente, di cui deve accertare l’idoneità a soddisfare il principio espresso nel sopra citato D. M. che all’art. 11, comma 2, prevede:
“2. La capacità finanziaria è dimostrata da idonee referenze bancarie o da documenti che comprovino le potenzialità economiche e finanziarie dell’impresa, quali il volume di affari, la capacità contributiva ai fini dell’I.V.A., patrimonio, bilanci e certificazioni sull’attività svolta. 3. L’idoneità tecnica e la capacità finanziaria devono essere adeguate agli effettivi servizi e attività per i quali si chiede l’iscrizione”. Il soggetto che rilascia l’Attestazione di Capacità Finanziaria si impegna attraverso la concessione di un affidamento nelle varie forme tecniche a favore, ma sarebbe più esatto dire nell’interesse, della ditta richiedente. Detto affidamento è a tutela dei soggetti che eventualmente ed in futuro, avendone diritto, potrebbero risultare danneggiati dalla condotta negativa nella gestione dell’impresa stessa. Questo finanziamento, che è concesso per permettere di onorare, eventualmente ed in via successiva, gli impegni assunti dalla ditta richiedente, come specificato dalla circolare 1020935/12 del 03/12/2012 della Banca d’Italia, si attiverà nel momento in cui, al verificarsi delle condizioni di cui al citato DECRETO MINISTERIALE che all’art. 11, comma 2, prevede: “2. La capacità finanziaria è dimostrata da idonee referenze bancarie o da documenti che comprovino le potenzialità economiche e finanziarie dell’impresa, quali il volume di affari, la capacità contributiva ai fini dell’I.V.A., patrimonio, bilanci e certificazioni sull’attività svolta. 3. L’idoneità tecnica e la capacità finanziaria devono essere adeguate agli effettivi servizi e attività per i quali si chiede l’iscrizione”, soggetto autorizzato chiederà all’intermediario attestante di erogare le somme di cui all’affidamento suddetto, in quanto concesso e deliberato in sede di emissione dell’Attestazione di Capacità Finanziaria. Quindi il finanziamento che eventualmente potrebbe nascere dalla concessione dell’affidamento, dichiarato e concesso dall’intermediario finanziario che emette l’Attestazione di Capacità Finanziaria, non viene erogato in favore dell’impresa contestualmente o precedentemente all’emissione dell’attestazione di capacità finanziaria stessa. L’effetto dell’erogazione di un finanziamento all’impresa, contestualmente o precedentemente l’emissione dell’Attestazione di Capacità Finanziaria, non avrebbe l’effetto di quanto stabilito nella norma ma ne contraddirebbe totalmente lo spirito che è quello di far costituire all’impresa, attraverso una delibera di affidamento, come dichiarato nell’Attestazione di Capacità Finanziaria, un “fondo” ad essa indisponibile a garanzia degli eventuali e futuri obblighi verso i terzi. Ribadiamo la norma: “2. La capacità finanziaria è dimostrata da idonee referenze bancarie o da documenti che comprovino le potenzialità economiche e finanziarie dell’impresa, quali il volume di affari, la capacità contributiva ai fini dell’I.V.A., patrimonio, bilanci e certificazioni sull’attività svolta. 3. L’idoneità tecnica e la capacità finanziaria devono essere adeguate agli effettivi servizi e attività per i quali si chiede l’iscrizione”. Attestazione di Capacità Finanziaria si afferma di aver concesso un affidamento nell’interesse dell’impresa ed a favore di eventuali terzi aventi diritto in futuro.

NORMATIVA ITALIANA
L’Art. 11, comma 2, del Decreto Ministeriale n. 406 del 28 aprile 1998 (G.U. n. 276 del 25/11/1998) prevede:

Articolo 11
Requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria

1. I requisiti di idoneità tecnica devono essere dimostrati mediante apposite certificazioni e consistono:
a) nella qualificazione professionale dei responsabili tecnici, risultante da idoneo titolo di studio,
dall’esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l’iscrizione, o conseguita tramite
la partecipazione ad appositi corsi di formazione;
b) nella disponibilità dell’attrezzatura tecnica necessaria, risultante, in particolare, dai mezzi d’opera,
dagli attrezzi, dai materiali di cui l’impresa dispone;
c) in un’adeguata dotazione di personale;
d) nell’eventuale esecuzione di opere o nello svolgimento di servizi nel settore per il quale è
richiesta l’iscrizione o in ambiti affini.
2. La capacità finanziaria è dimostrata da idonee referenze bancarie o da documenti che comprovino le potenzialità economiche e finanziarie dell’impresa, quali il volume di affari, la capacità contributiva ai fini dell’I.V.A., patrimonio, bilanci e certificazioni sull’attività svolta.
3. L’idoneità tecnica e la capacità finanziaria devono essere adeguate agli effettivi servizi e attività per i quali si chiede l’iscrizione.
4. Il Comitato nazionale stabilisce i criteri, le modalità ed i termini per la dimostrazione dell’idoneità tecnica e della capacità finanziaria nonché i criteri e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione di cui al comma 1, lettera a).