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Capacità Finanziaria Centri di revisione

Capacità Finanziaria Centri di revisione

Attestazioni di capacità finanziarie per Centri di Revisione Auto e moto:
le imprese (ditte individuali e società) che intendono ottenere l’autorizzazione provinciale “in concessione” dei servizi di revisioni automobilistica di cui all’articolo 80, comma 9 del Codice della Strada e dell’art. 239, comma 1 e 2 del Regolamento di Esecuzione, devono dimostrare, tra l’altro, di possedere una capacità finanziaria pari ad € 154.937,07.
L’attestazione di capacità finanziaria (linea di affidamento), nelle varie forme tecniche, deve essere rilasciata da:

  1. aziende o istituti di credito;
  2. società finanziarie con capitale sociale non inferiore a € 2.582.284,49.

Documenti occorrenti per la presentazione di una richiesta di attestazione di capacità finanziaria:

  • Certificato camerale aggiornato;
  • Documento di riconoscimento amministratore/titolare;
  • Documentazione reddituale e bilancio se esistente;
  • Domanda di attestazione di capacità finanziaria compilata e sottoscritta

DEFINIZIONE 
L’Attestazione di Capacità Finanziaria viene rilasciata, ai sensi degli articoli:
– 80, comma 8 del Codice della Strada – D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – Nuovo Codice della Strada (Testo aggiornato alle modifiche introdotte con la LEGGE 29 luglio 2015, n. 115 (G.U. 03/08/2015, n.178))
– 239, comma 2 lettera b) del D.P.R. n. 495/92 (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada) (Supplemento ordinario G.U. 28/12/1992 n. 303).

La Società attestante deve effettuare una valutazione del merito di credito dell’impresa richiedente, di cui deve accertare l’idoneità a soddisfare il principio espresso nel Regolamento Recante Norme sulla Capacità Finanziaria delle Imprese di Autoriparazione, dei Loro Consorzi e delle Società Consortili anche in Forma di Cooperativa – DECRETO 6 aprile 1995, n. 170 – MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE (GU Serie Generale n.112 del 16-5-1995) che si cita: “Considerata la necessità che le predette imprese siano in possesso di un’adeguata capacità finanziaria, in relazione alla garanzia da offrire per il mantenimento in esercizio dei locali, delle strumentazioni e delle attrezzature da destinare alle revisioni …”.

Il soggetto che rilascia l’Attestazione di Capacità Finanziaria si impegna attraverso la concessione di un affidamento nelle varie forme tecniche a favore, ma sarebbe più esatto dire nell’interesse, della ditta richiedente.
Detto affidamento, Attestante la Capacità Finanziaria, è a tutela dei soggetti che eventualmente ed in futuro, avendone diritto, potrebbero risultare danneggiati dalla condotta negativa nella gestione dell’impresa stessa.
Questo finanziamento, rilasciato sotto forma di Capacità Finanziaria,  è concesso per permettere di onorare, eventualmente ed in via successiva, gli impegni assunti dalla ditta richiedente, come specificato dalla circolare 1020935/12 del 03/12/2012 della Banca d’Italia, si attiverà nel momento in cui, al verificarsi delle condizioni di cui al citato Regolamento – DECRETO 6 aprile 1995, n. 170, allo scopo appunto di onorare gli impegni assunti, soggetto autorizzato chiederà all’intermediario attestante di erogare le somme di cui all’affidamento suddetto, in quanto concesso e deliberato in sede di emissione dell’Attestazione di Capacità Finanziaria.
Quindi il finanziamento che eventualmente potrebbe nascere dalla concessione dell’affidamento, dichiarato e concesso dall’intermediario finanziario che emette l’Attestazione di Capacità Finanziaria, non viene erogato in favore dell’impresa contestualmente o precedentemente all’emissione dell’attestazione di capacità finanziaria stessa.
L’effetto dell’erogazione di un finanziamento all’impresa, contestualmente o precedentemente l’emissione dell’Attestazione di Capacità Finanziaria, non avrebbe l’effetto di quanto stabilito nella norma ma ne contraddirebbe totalmente lo spirito che è quello di far costituire all’impresa, attraverso una delibera di affidamento, come dichiarato nell’Attestazione di Capacità Finanziaria, un “fondo” ad essa indisponibile a garanzia degli eventuali e futuri obblighi verso i terzi. Ribadiamo la norma: Considerata la necessità che le predette imprese siano in possesso di un’adeguata capacità finanziaria, in relazione alla garanzia da offrire per il mantenimento in esercizio dei locali, delle strumentazioni e delle attrezzature da destinare alle revisioni …” cit. Regolamento – DECRETO 6 aprile 1995, n. 170.
Quindi nell’Attestazione di Capacità Finanziaria si afferma di aver concesso un affidamento nell’interesse dell’impresa ed a favore di eventuali terzi aventi diritto in futuro.